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Emergenza epidemiologica da coronavirus –Proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi e gli altri adempimenti fiscali

1 PREMESSA
Con il DL17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U.17.3.2020n. 70ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dellemergenza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi:
i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dalleffettuazione delle ritenute alla fonte;
i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.
In generale, le sospensionideiversamenti e degli altri adempimenti fiscali sono differenziatea seconda:
dellattività svolta;
dellammontare dei ricavi o compensi del periodo dimposta 2019;
dellubicazione in determinati territori maggiormente colpiti.


2 DIFFERIMENTO PER TUTTI DEI VERSAMENTI DAL 16.3.2020 AL 20.3.2020
Lart. 60 del DL 17.3.2020 n. 18 dispone il differimento al 20.3.2020 deiversamenti:
nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per lassicurazione obbligatoria;
in scadenza il 16.3.2020.Rientrano quindi nella proroga al 20.3.2020, ad esempio:
tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;il versamento dellIVA relativa a febbraio;
il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.
Con tale disposizione viene quindi prevista una proroga di 4 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti di seguito esaminati.Versamento del saldo IVAPer quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro:
il 30.6.2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020;
oppure il 30.7.2020, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dellulteriore maggiorazione dello 0,4%.


3 DIFFERIMENTO PER TUTTI DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI TRIBUTARI
Lart. 62del DL17.3.2020 n. 18 dispone la sospensione:
degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dalleffettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alladdizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l8.3.2020 e il 31.5.2020;
nei confronti di tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Ad esempio, rientranonel differimento in esame:
la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), che scadrebbe il 30.4.2020;la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020)
;la comunicazione delle liquidazioniperiodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31.5.2020);
il c.d. “esterometro” relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25.3.2020), al mese di marzo (scadenza ordinaria 27.4.2020) e al mese di aprile (scadenza ordinaria 25.5.2020), nonché quelli relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza ordinaria 27.4.2020).


3.1 CERTIFICAZIONI DEL SOSTITUTO DIMPOSTA E COMUNICAZIONI DI DATI PER LA PRECOMPILATA
Resta ferma la scadenza del 31.3.2020, prevista dallart. 1 del DL 2.3.2020 n. 9, relativaalla:
trasmissione telematica allAgenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITIPF2020);
consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto dimposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera);
trasmissione telematica allAgenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi


3.2 EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOSPESI
Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30.6.2020, senza applicazione di sanzioni.

4 SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN DETERMINATI SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI DALLEMERGENZA
Ai sensi dellart. 8 del DL 2.3.2020 n. 9, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, i termini relativi:
ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto dimposta;
agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per lassicurazione obbligatoria.
Con lart. 61del DL 17.3.2020 n. 18, tale sospensione viene estesa ai seguenti soggetti:
federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, clube strutture per danza, fitnesse culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale,ludico, sportivo e religioso;
soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per linfanzia,servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. 323 e centri per il benessere fisico;soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dallart. 5 co. 1 del DLgs. 117/2017.


4.1 VERSAMENTI IVA DEL MESE DI MARZO
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operatore tutti gli altri soggetti sopra indicati, sono inoltre sospesi i termini dei versamenti relativi allIVA, in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).

4.2 VERSAMENTO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE
In relazione alla sospensione disposta dallart. 8 del DL 2.3.2020 n. 9per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, lINPS ha affermato (circ. 12.3.2020 n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare questultima alle ordinarie scadenze.Tale chiarimento dovrebbe applicarsi anche allestensione della sospensione disposta dallart. 61del DL 17.3.2020 n. 18.

4.3 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPES
II versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
in ununica soluzione entro il 31.5.2020(termine che, cadendo di domenica, slitta all1.6.2020);
oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.Non si procede al rimborso di quanto già versato.Versamento del saldo IVAPer quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30.6.2020 o il 30.7.2020, applicando le previste maggiorazioni.


4.4 FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, la sospensione dei suddetti versamenti relativi alle ritenutesui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL si applica fino al 31.5.2020.Effettuazione dei versamenti sospesiI versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
in ununica soluzione entro il 30.6.2020;
oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo,a decorrere dal mese di giugno 2020.Non si procede al rimborso di quanto già versato.


5 SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI DEL 2019 FINO A 2 MILIONI DI EURO
Ai sensi dellart. 62del DL 17.3.2020 n. 18, per i soggetti esercenti attività dimpresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato,con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo dimposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”),sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l8.3.2020 e il 31.3.2020, relativi:
alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative alladdizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostitutodimposta;
allIVA;
ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per lassicurazione obbligatoria.Pertanto, chi non svolge una delle attività indicate nel precedente § 4 e nel precedente periodo dimposta ha conseguito ricavi o compensi in misurasuperiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto alla proroga generalizzata al 20.3.2020, salvo quanto indicato nei successivi § 6 e 7 in relazione a determinati territori maggiormente colpiti.

5.1 VERSAMENTO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE
In relazione alla sospensione disposta dallart. 8 del DL 2.3.2020 n. 9per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator,lINPS ha affermato (circ. 12.3.2020n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare questultima alle ordinarie scadenze.Tale chiarimento dovrebbe applicarsi anche alla sospensione disposta dallart. 62del DL 17.3.2020 n. 18.

5.2 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI
Ai sensi dellart. 62co. 5del DL17.3.2020 n. 18,iversamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
in ununica soluzione entro il 31.5.2020(termine che, cadendo di domenica, slitta all1.6.2020);
oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.Non si procede al rimborso di quanto già versato.Versamento del saldo IVAPer quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30.6.2020 o il 30.7.2020, applicando le previste maggiorazioni.


6SOSPENSIONE PER IL PAGAMENTO DI ATTI IMPOSITIVI
Ai sensi degli artt. 67e 68del DL17.3.2020 n. 18, sono sospesi, dall8.3.2020 al 31.5.2020,i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte deglienti impositori.Nel predetto lasso temporale, quindi, è sospesa in sostanza qualsiasi attività impositiva, come, ad esempio, la liquidazione automatica della dichiarazione.Per alcune tipologie di atti impositivi, sono sospesi i termini di versamento.


6.1 ACCERTAMENTI ESECUTIVI E AVVISI DI ADDEBITO
Dall8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per gli accertamenti esecutivi, quindi per gli accertamenti emessi in materiadi imposte sui redditi, IVA e IRAP.Lo stesso dicasi per gli accertamenti in materiadi tributi locali che,dall1.1.2020,grazie alla legge di bilancio 2020, sono esecutivi (nel senso che, successivamente allaccertamento, non cè più la fase intermedia rappresentata dalla notifica della cartella di pagamento, ma subito lesecuzione).Non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione, che di norma il contribuente domanda allAgente della riscossione quando il credito gli è stato affidato.I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivoal termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme, che presuppongono, per i tributi erariali, lavvenuto affidamento delle somme allAgente della riscossione.Ciò significa che, ad esempio, se un avviso di accertamento esecutivo è stato notificato il17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.Dovrebbero essere sospese, ma il punto non può ancora essere dato per pacifico, le rate da accertamento con adesione stipulato a seguito di notifica dellaccertamento esecutivo. Lo stesso dicasi per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o intimazione a seguito di sentenza, a condizione che latto impugnato sia stato un accertamento esecutivo.La sospensione vale anche per gli avvisi di addebito, che, attualmente, rappresentanolunica modalità di riscossione per i contributi INPS. Non sonosospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi, salvo siano intimati tramite cartella di pagamento.

6.2 CARTELLE DI PAGAMENTO
Dall8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento.Non sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo. Non si tratta, comunque, di un fatto che pregiudica i contribuenti, visto che essendo atti che vengono notificati in momenti successivi allacartella di pagamento, sarebbero già maturati gli interessi di mora.Del pari, non dovrebbero esseresospesi i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo, che di norma il contribuente domanda allAgente della riscossione.I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme.Ciò significa che, ad esempio, se una cartella di pagamento è stata notificata il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.


6.3 ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI VERSAMENTI
Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è differito al 31.5.2020.Analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessiversamenti in scadenza al 31.3.2020 è differito al 31.5.2020.

6.4 AVVISI BONARI
Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione.Quindi, i pagamenti, sia di tuttele somme sia delle rate da dilazione, vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.

6.5 ALTRI ATTI IMPOSITIVI
La sospensione dall8.3.2020 al 31.5.2020 vale solo per gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito INPS e per le cartelle di pagamento.Ogni altro atto è fuori dalla sospensione. Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti, ad esempio, da:
avvisi di recupero dei crediti dimposta;
accertamenti con adesione stipulati prima dellaccertamento,quindi durante la verifica fiscale;
avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);
accertamenti di valore ai fini dellimposta di registro.

7 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTIDEL PREU SUGLI APPARECCHI DAGIOCO
Ai sensi dellart. 69del DL17.3.2020 n. 18, sono prorogati al 29.5.2020 i termini per il versamento:
del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da gioco di cui allart. 110 co. 6 lett. a) e b) del TULPS e del canone concessorio;
in scadenza entro il 30.4.2020.Effettuazione dei versamenti sospesiLe somme dovute possono essere versate in 8 rate mensili di pari importo, di cui:
la prima entro il 29.5.2020;
le successive entro lultimo giorno del mese;
lultima entro il 18.12.2020.Sono dovuti gli interessi legali (pari allo 0,05% annuo), calcolati giorno per giorno

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