A decorrere dal 1° luglio 2019entreranno in vigore le modifiche previste, con l’introduzione della fattura elettronica, ai termini di invio delle fatture immediate,con obbligo di indicazione della data di effettuazione dell’operazione nella fattura.
Fattura immediata
La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessaall’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 6 citato, per le operazioni nazionali,corrisponde:
•Alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili,
•Alla consegna o spedizionedel bene nelle vendite di cose mobili,
•al pagamento del corrispettivonelle prestazioni di servizi. A decorrere dal primo di luglio è prevista la possibilità di emettere fattura immediata entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.In base alle nuove regole la fattura relativa alla cessione di un bene consegnato ad esempio il 3 luglio, in caso di fatturazione immediata, potrà esseretrasmessaal Sistema di Interscambio entro il 15 luglio, riportando la data di effettuazione dell’operazione(3 luglio) nella fattura.
Fattura differita
In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibileemettere unafattura differita, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dadocumento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt (di cui al D.P.R. 472/1996), nonché per leprestazioni di servizi individuabiliattraverso idonea documentazione, effettuatenello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essereemessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni,entro il giorno 15 del mese successivoa quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo ilconteggio dell’imposta a debitonella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione.
Riprendendo il precedente esempio, in caso di più consegne per vendite di benieffettuate nel mese di luglionei confronti dello stesso cliente, accompagnateda documenti di trasporto,possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambioentro il 15 agosto; tale operazione entrerà nellaliquidazione Iva del mese di luglio.
In conclusione,i termini di emissione della fattura differita non cambianoanche dopo il 1° luglio; a partire da tale data entra in vigorel’obbligo di indicare in fattura, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lett. g-bis),D.P.R. 633/1972,ladata in cui è effettuatal’operazione(cessione di beni o prestazione di servizi), ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, semprechétale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.Volendo esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stessosoggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019 si voglia emettere un’unica fattura differita, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15ottobre 2019, valorizzando ladata della fattura con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).
Sanzioni
Con l’introduzione dei nuovi termini sono definitivamente decadute le misure di annullamento delle sanzioni previste nel caso in cui la fattura sia trasmessa tardivamente, ma comunque entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica di riferimento,Viene, invece prorogata al 30 settembre l’attenuazione delle sanzioni per i soggetti “mensili” che trasmettono il documento entro il termine per la liquidazione successiva a quella di riferimento.
Riepilogo:
•Le fatture differite possono avere data di emissione fine mese, comunque non anteriore a quello dell’ultimo DDT ivi incluso e possono essere trasmesse entro il giorno 15 del mese successivo;
•Le fatture immediate devono avere data di emissione uguale alla data di effettuazione della operazionee trasmesse al SDI entro 12 giorni dalla predetta data;
•Le fatture anticipate sono emesse con la datascelta dall’emittentee devono essere trasmesse al sistema di interscambio entro 12 giorni dalla predetta data, che viene assunta come data di effettuazione della operazione