A decorrere dal 1° gennaio 2020entra in vigore per tutti l’obbligo della trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi.La disposizione è rivolta a tutti i soggetti passivi IVA (non obbligati ad emettere fattura) che emettono scontrini, ricevute fiscali, quietanze e altro (ex art. 22 DPR 633/72).Sono interessati da questa disposizione i soggetti come: commercianti al dettaglio, estetiste, parrucchiere, ristoranti, bar, ecc..Ricordiamo che tale disposizione è già in vigore dal 1° luglio per i soggetti con volume di affari superiore ad € 400.000,00.
Oggetto della disposizione
Obbligo della trasmissione telematicadelle singole operazionieffettuate con modalità differente dalla fattura (scontrino fiscale o ricevuta fiscale).
Modalità di trasmissione
La trasmissione telematica deve essere effettuatamediante gli specifici strumenti individuati dall'Amministrazione finanziaria, vale a dire:
1. i registratori telematici RT(ovvero i registratori di cassanuovi oappositamente adattati secondo le prescrizioni delle specifiche tecniche), che inviano direttamente i dati all’Agenzia delle Entrate;
2. la procedura webmessa a disposizione sul portale Fatture Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, il cui utilizzo può essere fatto direttamente dal soggetto o da un intermediario incaricato.
Termine di trasmissione
I dati dei corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.Restano fermi l'obbligo di memorizzazione giornaliero dei dati nonché i termini previsti per le liquidazioni periodiche.
Tempistiche
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito un periodo transitorioper meglio adeguarsi alla nuova normativa.Infatti per i primi 6 mesiè prevista un’applicazione meno rigida, infatti:
- Per il servizio web è possibile inviare il totale giornaliero (e non i singoli importi delle operazioni effettuate nella specifica giornata)
- Termine di trasmissione: entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello effettuazione dell’operazione.
Credito di imposta
Per l’acquisto del registratore telematico o per l’adattamento del vecchio registratore di cassa è concesso, solo per anni 2019 e 2020, un contributo sotto forma di credito d’imposta.Il credito può essere utilizzato in compensazione purchè la spesa sia attestata da regolare fattura e che il relativo pagamento sia stato effettuatocon modalità tracciabile.
Forfettari(compresi)
A partire dal1gennaio 2020, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica deicorrispettivi entrerà in vigore anche per i soggetti passivi IVA chesi avvalgono del regime forfetario.Infatti, nonostante questi ultimi non addebitino l’IVA in rivalsa e sianoesoneratidalla fatturazione elettronica, non beneficiano, allo stato attuale, di una specifica esclusione ai fini dei “corrispettivi telematici”.
Conclusioni
Riepiloghiamo la situazione generale prospettata evidenziando:
-1 Per coloro che già hanno un registratore di cassa, consigliamo di adeguare il registratore o di acquistarlonuovo, ritenendo lo strumento ai fini dell’adempimento il più adatto per voi in termini di risorse economiche e di tempistiche di effettuazione.
-2 Per quelli che non possiedono attualmente il registratore ma hanno un buon numero di operazioni giornaliere da annotare nel registro dei corrispettivi, consigliamo di acquistare un registratore telematico.
-3 Per i soggetti che non hanno un registratore e nemmeno un numero di operazioni giornaliere elevato, lo studio si sta attivando per offrire un servizio che eventualmente li possano aiutare a rispondere a tale esigenza.Comunque,soprattutto per i punti 2 e 3, riteniamo che sia opportuno attendere la fine dell’anno per capire effettivamente se tale normativa vedrà delle esclusioni o delle modifiche nellasua modalità esplicativa, se questo non fosse possibile, vi chiediamo di considerare le riflessioni esplicitate qui sopra.