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Pagamento bollo su fattura elettronica

Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio nel primo trimestre del 2019 scade il 23/04/2019.

Portale “Fatture e Corrispettivi”
A tale scopo è stato implementato il portale “Fatture e Corrispettivi” che contiene, ora, una sezione appositamente dedicata allo scopo e con l’istituzione, ad opera della risoluzione n. 42/2019, dei codici tributo per il versamento tramite i modelli “F24” o “F24 Enti pubblici”, è possibile procedere al pagamento dell’imposta di bollo.


Determinazione dell’imposta
Al servizio, disponibile nell’area riservata del soggetto passivo IVA, si può accedere tramite la sezione “Home Consultazione”, nella quale è presente la voce di menù “Pagamento imposta di bollo”. Il sistema consente la visualizzazione dei dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento, per ciascuna delle partite IVA che sono associate al soggetto, in qualità di cedente, e ponein evidenza il numero di documenti emessi (consegnati o messi a disposizione nel trimestre di riferimento) e il totale dell’imposta calcolata come somma dei valori indicati nelle singole fatture. Va sottolineato, peraltro, come sia consentita la modifica del numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio. In tal caso il sistema procederà al calcolo dell’importo sulla base dell’ammontare dichiarato dall’utente, moltiplicato per l’imposta dovuta per ciascun documento (2 euro).


Modalità di pagamento
Definito l’importo sarà possibile procedere al pagamento. Il portale proporrà una mascherina contenente la partita IVA e il codice fiscale del soggetto passivo, l’anno e il trimestre di riferimento, il numero di documenti emessi e il totale dell’imposta riportata sui documenti, ma, anche, il numero dei documenti dichiarati e l’imposta di bollo calcolata sulla base degli stessi. Il soggetto passivo potrà scegliere se procedere al pagamento mediante addebito su conto corrente bancario o tramite “F24” o “F24EP”. Nel primo caso sarà necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente. Sarà, quindi, possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull’apposito pulsante. Dopo che il sistema avrà effettuato i controlli sulla correttezza formale dell’IBAN, al soggetto passivo sarà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso. In alternativa all’addebito sul conto corrente, è possibile procedere al versamento a mezzo modello “F24” o “F24EP”, stampando il modello precompilato predisposto dal sistema.


Modalità di elaborazione autonoma
Oltre alla possibilità di andare sulla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, è possibile il conteggio manuale dell’imposta di bollo da applicare o tramite i propri gestionali che hanno elaborato le fatture. Quindi basta moltiplicare il numero delle fatture soggette all’imposta di bollo per il valore della singola imposta (€ 2,00) e si determina l’imposta da versare. Si compila il modello F24 in home banking per il relativo pagamento indicando il codice 2521 anno 2019.


I codici tributi per il modello F24
I codici tributo che consentono il pagamento dell’imposta di bollo exart. 6 del DM 17 giugno 2014, distinti in relazione al periodo di competenza:
1.“2521” per il primo trimestre,
2.“2522” per il secondo,
3.“2523” per il terzo;
4.“2524” per il quarto.
Nel modello “F24” i suddetti codici sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione dell’anno cui il versamento si riferisce nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”.


Scadenze di pagamento
In base a quanto previsto dal Mef, a partire dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019, la scadenza pagamento bollo virtuale sulle fatture elettroniche è il 20° giorno del mese successivo altrimestre di riferimento. Facciamo quindi qualche esempio:
fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre gennaio - febbraio - marzo: l'imposta di bollo va pagata entro il 23 aprile 2019;
fatture elettroniche emesse nel 2° trimestre aprile - maggio - giugno: il bollo va pagato entro il 20 luglio 2019;
fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre luglio - agosto - settembre: l'imposta va assolta entro il 20 ottobre 2019;
fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre ottobre - novembre - dicembre: imposta va pagata entro il 20 gennaio 2020

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