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Iva: la gestione delle fatture a cavallo d’anno

Operazioni a cavallo d’anno: in pratica
Poniamo particolare attenzione alle fatture di acquisto dove la data di ricezione appare più importante della data di emissionequando ci troviamo nel periodo a cavallo di anno.La regola della detrazione Iva a fine annorichiede quindi l’analisi delle fatture distinguendo tra:
1.fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre,rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,
2.fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019: per tali fatture è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020, registrando tali operazioni su un sezionaleappositamente istituito,
3.fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni avranno l’iva indetraibile a meno che si provveda allapresentazione delladichiarazione annuale Iva integrativa.
4.fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019): saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nellaliquidazione Iva del mese di gennaio 2020,



Circolare 17.01.2018, n. 1/E
Va considerato che, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.01.2018, n. 1/E, l’esercizio del diritto alla detrazione, in ossequio ai principi comunitari e all’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia UE (Sentenza 29.4.2004. causa C-152/02), è subordinato allasussistenza dei seguenti 2 requisiti:
-presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione;
-presupposto (formale) del possesso della fattura d’acquisto.
Di conseguenza, il termine per esercitare il diritto alla detrazione è individuato nel momento in cui in capo all’acquirente/committente si verificano i suddetti 2 requisiti. Da tale momento il soggetto può, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, operare la detrazione dell’IVA a credito.
Il diritto può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno.



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