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Iva: la gestione delle fatture a cavallo d’anno

Operazioni a cavallo d’anno: in pratica
Poniamo particolare attenzione alle fatture di acquisto dove la data di ricezione appare più importante della data di emissionequando ci troviamo nel periodo a cavallo di anno.La regola della detrazione Iva a fine annorichiede quindi l’analisi delle fatture distinguendo tra:
1.fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre,rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,
2.fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019: per tali fatture è possibile detrarre l’Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020, registrando tali operazioni su un sezionaleappositamente istituito,
3.fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: tali operazioni avranno l’iva indetraibile a meno che si provveda allapresentazione delladichiarazione annuale Iva integrativa.
4.fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019): saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nellaliquidazione Iva del mese di gennaio 2020,



Circolare 17.01.2018, n. 1/E
Va considerato che, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.01.2018, n. 1/E, l’esercizio del diritto alla detrazione, in ossequio ai principi comunitari e all’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia UE (Sentenza 29.4.2004. causa C-152/02), è subordinato allasussistenza dei seguenti 2 requisiti:
-presupposto (sostanziale) dell’effettuazione dell’operazione;
-presupposto (formale) del possesso della fattura d’acquisto.
Di conseguenza, il termine per esercitare il diritto alla detrazione è individuato nel momento in cui in capo all’acquirente/committente si verificano i suddetti 2 requisiti. Da tale momento il soggetto può, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, operare la detrazione dell’IVA a credito.
Il diritto può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno.



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Termini di invio delle fatture: dal 1° luglio 2019

A decorrere dal 1° luglio 2019 entreranno in vigore le modifiche previste , con l’introduzione della f attura elettronica, ai termini di invio delle fatture immediate, con obbligo di indicazione della data di effettuazione dell’operazione nella fattura. Fattura immediata La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile , generalmente dal so ggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente . L’ effettuazione dell’operazione ai fini Iva , ai sensi dell’ articolo 6 citato, per le operazioni nazionali, corrisponde : • A lla data di stipula dell’atto , se riguardano beni immobili, • A lla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili, • al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servi zi. A decorrere dal primo di luglio è prevista la possibilità di emet