Dal 1° gennaio 2020 il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha “semplificato” l’iter per effettuare acquisti in regime di non imponibilità IVA da parte degli esportatori abituali.
Disciplina vigente prima del 31 dicembre 2019
L’esportatore abituale aveva l’obbligo di inviare ai fornitori o alla dogana le dichiarazioni d’intento dopo averle presentate all’Agenzia delle Entrate, insieme alla relativa ricevuta di trasmissione.Il fornitore dell’esportatore abituale, da parte sua, era tenuto prima di emettere la fattura in regime di non imponibilità IVA, a verificare la trasmissione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale. Il fornitore era tenuto a riepilogare le dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVAe registrare entro 15 giorni le dichiarazioni di intento ricevute in un apposito registro.
Disciplina vigente dal 2020
L’esportatore abituale, per potersi avvalere della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA, deve inviare apposita dichiarazione d’intento per via telematica all’Agenzia delle Entrate che rilascia la ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.Dal 2020 sarà compito del fornitore dell’esportatore abituale:Eseguire un riscontro telematico dell’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento da parte dell’esportatore abituale;Indicare nella fattura di vendita gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento verificato telematicamente.Quindi viene meno in capo all’esportatore abituale l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione di intento e la ricevuta dipresentazione rilasciata dall’Agenzia, così come in capo al fornitore quello di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute, nonchédi registrarle entro 15 giorni in unapposito registro.
Regime sanzionatorio
La normativa dispone che è punito con unasanzione compresa tra il 100 e il 200 per centodell’IVA il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza l’applicazione dell’IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l’invio della dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale all’Agenzia delle Entrate.
Modalità operative
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, attualmente ancora mancante, devono essere individuate le modalità applicative per l’attuazione delle modifiche.Il provvedimento dovràchiarire come sarà gestito il fatto che l’esportatore abituale, dal 2020, non sarà tenuto a presentare la dichiarazione di intento ai propri fornitori. Infatti dal punto di vista pratico, dovrà esserci una comunicazione da parte dell’esportatore abituale,altrimenti il fornitore non potrà sapere che deve emettere fattura senza applicazione dell’IVA ex art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/72.