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Riduzione del limite di utilizzo del denaro contante

A partire dall’1.7.2020, il limite all’utilizzo del denaro contante siabbasserà dagli attuali 2.999,99 euro a 1.999,99 euro.Tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dall’1.1.2022, infatti, il limite diventerà di 999,99 euro.Per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (e non più a 3.000,00 euro). Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni. Limiti all’utilizzo del denaro contante Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 2.000,00 euro dall’1.7.2020 e pari o superiori a 1.000,00 euro dall’1.1.2022, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuatoa qualsiasi titolo tra “soggetti diversi” (persone fisiche o giuridiche).Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il tra-sferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono “artificiosamente frazionati”.Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elet-tronica e istituti di pagamento.

SOGGETTI DIVERSI
Secondo la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.10.2017 n. 8, con le parole “soggetti diversi” il legislatore intende riferirsi ad entità giuridiche distinte.Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che intercorrono tra:•due società;•il socio e la società di cui questi fa parte;•società controllata e società controllante;•legale rappresentante e socio;•due società aventi lo stesso amministratore;•una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.Il tutto per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capi-tale, o per il pagamento dei dividendi.

OPERAZIONE FRAZIONATA
Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Conseguenze sanzionatorie
Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, è stato previsto che per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021,il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintu-plicata nel minimo e nel massimo edittali.

Oblazione e pagamento in misura ridotta
Alla violazione relativa al limite all’utilizzo del denaro contante è applicabile l’istituto dell’oblazione, che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60giorni “dalla contestazione immediata” o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale facoltà non è esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.Peraltro, prima della scadenza del “termine previsto per l’impugnazione” del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari aun terzo dell’entità della sanzione irrogata. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.

Posizione dei professionisti
I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti. Innanzi-tutto, le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti non potranno essere incassate, in contanti, in un’unicasoluzione. Si ricorda, peraltro, come la FAQ Dipartimento del Tesoro 3.12.2017 n. 12 abbia precisato che, a fronte di una fattura unica il cui importo sia superiore al limite, è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
Comunicazione delle infrazioni alla Ragioneria territoriale dello Stato
I professionisti, inoltre, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisi-scano notizia nello svolgimento della propria attività.La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell’infrazione è un’operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.Ad ogni modo, a fronte dell’abbassamento della sanzione minima edittale per chi, dall’1.7.2020, commetterà l’illecito in questione, nessuna riduzione è prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l’infrazione. Per essi, infatti, la sanzione minima rimane pari a 3.000,00 euro.

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