A partire dall’1.7.2020, il limite all’utilizzo del denaro contante siabbasserà
dagli attuali 2.999,99 euro a 1.999,99 euro.Tale limite resterà operativo fino
alla fine del 2021. Dall’1.1.2022, infatti, il limite diventerà di 999,99
euro.Per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021 il
minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (e non più a 3.000,00 euro). Per le
violazioni commesse e contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto
minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.Per le operazioni
effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di
deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto
delle previste condizioni. Limiti all’utilizzo del denaro contante Il divieto di
utilizzare importi pari o superiori a 2.000,00 euro dall’1.7.2020 e pari o
superiori a 1.000,00 euro dall’1.1.2022, riguarda il trasferimento di denaro
contante (e di titoli al portatore) effettuatoa qualsiasi titolo tra “soggetti
diversi” (persone fisiche o giuridiche).Il limite all’utilizzo del denaro
contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il
tra-sferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che
appaiono “artificiosamente frazionati”.Per tali trasferimenti è necessario
ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elet-tronica e
istituti di pagamento.
SOGGETTI DIVERSI
Secondo la FAQ Dipartimento del Tesoro
3.10.2017 n. 8, con le parole “soggetti diversi” il legislatore intende
riferirsi ad entità giuridiche distinte.Si pensi, a titolo esemplificativo, ai
trasferimenti che intercorrono tra:•due società;•il socio e la società di cui
questi fa parte;•società controllata e società controllante;•legale
rappresentante e socio;•due società aventi lo stesso amministratore;•una ditta
individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del
rappresentante legale coincidono.Il tutto per acquisti o vendite, per
prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capi-tale, o
per il pagamento dei dividendi.
OPERAZIONE FRAZIONATA
Per operazione frazionata si
intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o
superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente
inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un
circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza
dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Conseguenze sanzionatorie
Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che,
fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in
questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a
50.000,00 euro.Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, è stato previsto
che per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021,il
minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e
contestate a decorrere dall’1.1.2022, invece, il predetto minimo edittale sarà
ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.Per le violazioni che riguardano importi
superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintu-plicata nel minimo e
nel massimo edittali.
Oblazione e pagamento in misura ridotta
Alla violazione
relativa al limite all’utilizzo del denaro contante è applicabile l’istituto
dell’oblazione, che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari
alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa,
o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale,
pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di 60giorni “dalla contestazione immediata” o, se questa non vi è stata,
dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale facoltà non è
esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui
atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni
precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per
cui si procede.Peraltro, prima della scadenza del “termine previsto per
l’impugnazione” del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto
sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze procedente
il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari aun
terzo dell’entità della sanzione irrogata. L’applicazione della sanzione in
misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio
si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.
Posizione dei
professionisti
I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti
conseguenze per i professionisti. Innanzi-tutto, le parcelle di importo pari o
superiore ai nuovi limiti non potranno essere incassate, in contanti, in
un’unicasoluzione. Si ricorda, peraltro, come la FAQ Dipartimento del Tesoro
3.12.2017 n. 12 abbia precisato che, a fronte di una fattura unica il cui
importo sia superiore al limite, è possibile accettare il versamento di denaro
contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia inferiore
alla soglia oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento
tracciabili.
Comunicazione delle infrazioni alla Ragioneria territoriale dello
Stato
I professionisti, inoltre, sono obbligati a comunicare alle competenti
Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) le infrazioni alle violazioni dei
limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisi-scano notizia nello
svolgimento della propria attività.La comunicazione non va effettuata quando
oggetto dell’infrazione è un’operazione di trasferimento segnalata come
operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.Ad ogni
modo, a fronte dell’abbassamento della sanzione minima edittale per chi,
dall’1.7.2020, commetterà l’illecito in questione, nessuna riduzione è prevista
per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare
l’infrazione. Per essi, infatti, la sanzione minima rimane pari a 3.000,00 euro.